Il beneficiario degli interventi è il minore straniero non accompagnato (MSNA) in quanto cittadino di paesi terzi o apolide di età inferiore ai diciotto anni che entra nel territorio degli Stati membri dell’UE senza essere accompagnato da una persona adulta responsabile per esso in base alla legge (vd. Dlgs n. 85 del 7 aprile 2003 art. 2).
Uno degli obiettivi degli interventi è proprio quello di verificare l’effettiva condizione di non accompagnato del minore e prevedere per lo stesso un adeguato percorso di integrazione socio-educativa.
All’art 403 del Codice Civile si legge: ‘Quando il minore si trova in una condizione di grave pericolo per la propria integrità fisica e psichica la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.’
Pertanto, le Forze dell’Ordine sono il primo organo coinvolto nell’organizzazione dell’intervento in favore dei minori stranieri non accompagnati rinvenuti nel territorio di un Comune. L’apertura della loro tutela avviene con l’affidamento ad una Comunità di accoglienza convenzionata con il Comune.
I gestori delle Strutture di prima accoglienza e di quelle temporanee attivate dal Prefetto devono dare notizia dell’accoglienza del minore straniero non accompagnato al Comune in cui si trova la Struttura per il coordinamento con i servizi del territorio (art. 19, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 142/2015).
I MSNA risultano quindi ‘in carico’ aI Servizio sociale dei Comuni con oneri a carico dei bilanci dei Comuni stessi. Tali oneri sono parzialmente coperti dal Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, gestito dal Ministero dell’Interno per il tramite delle Prefetture, sottoforma di rimborso per le spese sostenute dai Comuni per l’accoglienza, indipendentemente dall’ubicazione della struttura in cui i minori vengono effettivamente inseriti.
La legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”, prevede azioni di tutela per i MSNA anche attraverso il finanziamento degli “interventi realizzati dagli enti locali per l’accoglienza, la tutela e l’inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale”. I “Comuni affidatari” sono quei Comuni che, avendo in carico i MSNA, presentano trimestralmente alla Regione la specifica domanda di contributo finalizzata a coprire la quota di spese non rimborsate dal Ministero dell’Interno. I Comuni aventi in carico i MSNA inseriscono i minori nelle strutture di accoglienza con essi convenzionate, le quali provvedono al loro percorso di accoglienza, integrazione e tutela, oltre alla promozione di attività educative finalizzate ad orientare i MSNA in percorsi di crescita dell’identità personale e sociale favorendone la progressiva responsabilizzazione e autonomia. La collocazione di Minori stranieri non accompagnati (MSNA) in idonee strutture avviene a seguito del loro affidamento agli Enti locali da parte del Tribunale per i Minorenni.
Le modalità di accoglienza vengono valutate dall’equipe in relazione all’equilibrio della Comunità e ai vincoli forniti dalle convenzioni con i Comuni e i Servizi Sociali.
Al momento dell’ingresso in Comunità, gli operatori provvedono al soddisfacimento dei bisogni primari, per cui il minore viene accolto con un piatto caldo, qualora dichiari di non mangiare da diverso tempo. Gli viene fornito un kit di prima accoglienza composto da alcuni effetti per l’igiene personale, asciugamani, lenzuola e alcuni capi di abbigliamento, qualora fosse sprovvisto di ricambi.
Fin dal primo giorno di ingresso in Comunità, l’educatore in turno spiega al minore il regolamento della Comunità con la mediazione linguistica di un connazionale presente. Al minore verrà chiesto di sottoscrivere il regolamento scritto in italiano e nella lingua madre del minore, per suggellarne la comprensione e l’impegno al suo rispetto.
Dal momento in cui il minore entra sotto la tutela della Comunità, in attesa della nomina del tutore, suo rappresentante legale sarà il responsabile della stessa.
La Comunità prevede interventi articolati nel periodo di accoglienza per raggiungere le seguenti finalità/obiettivi:
- Collocamento in luogo sicuro del minore con fornitura di beni di prima necessità quali prodotti per l’igiene personale e vestiario
- Assistenza socio-psicologica, sanitaria e orientamento legale
- Supporto di mediatori linguistico-culturali
- Apertura della tutela
- Regolarizzazione dello status giuridico e della presenza sul territorio
- Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
- Insegnamento di base della lingua italiana
- Inserimento scolastico e professionale e attivazione di servizi a sostegno dell’integrazione socio-lavorativa del minore
- Definizione di un progetto socio-educativo individualizzato per ciascun minore che sarà formulato tenendo sempre presente il supremo interesse del minore, le sue aspettative e competenze, il suo progetto migratorio, oltre ad essere condiviso anche dal tutore e aggiornato durante l’intero periodo di accoglienza.
- E’ previsto un “pocket money” che viene erogato in base alle modalità educative definite dal progetto.
Per prima cosa, gli educatori si accerteranno della salute del minore in ingresso, e in caso di emergenze faranno riferimento alla guardia medica. Quindi il primo passo è esporre in Questura la domanda per il permesso di soggiorno per minore età, che permette di effettuare la richiesta del codice fiscale presso l’Agenzia delle Entrate e quindi dell’emissione della Tessera Sanitaria presso il Distretto con l’avvio dell’iter sanitario con la prenotazione e l’accesso alle visite al Dipartimento di prevenzione per il controllo tubercolinico, gli esami del sangue e i richiami vaccinali obbligatori.
Con l’assegnazione del codice fiscale, è possibile l’iscrizione al sistema scolastico.
La richiesta del PdS va presentata alla Questura territorialmente competente con riferimento al comune dove il minore è stato collocato, corredata dal maggior numero di informazioni possibili e da un documento di riconoscimento. Anche nel caso in cui il minore non dovesse essere in possesso di un documento di riconoscimento, la Circolare del Ministero dell’Interno del 24 Marzo 2017 ha previsto che “il rilascio… del permesso di soggiorno per minore età…debba prescindere dall’esibizione del passaporto o di altro documento equipollente, qualora essi non siano nella immediata disponibilità”.
Per il rilascio di diverse tipologie di permessi di soggiorno è richiesta quindi l’esibizione del passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data, anche solo con l’indicazione dell’anno, e il luogo di nascita degli interessati.
Appena il minore ottiene la ricevuta della presentazione della domanda di permesso di soggiorno, deve essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.
Per ogni minore accolto vengono create una cartella cartacea e una digitale nelle quali poter raccogliere la sua documentazione. La cartella sarà suddivisa nelle sezioni: documenti, deleghe, sanità, scuola e eventuale giudiziaria.
La Comunità Aedis lavora per il reinserimento e l’integrazione sociale del minore nel contesto territoriale. Tale finalità comporta la realizzazione di progetti specifici ed individualizzati che si coniugano con l’impianto progettuale della Comunità per il raggiungimento degli obiettivi a breve, medio e lungo termine stilati dall’équipe della Comunità stessa con gli operatori territoriali e dei servizi esterni referenti dei minori accolti (Progetto Educativo Individualizzato). L’approccio degli interventi è tipicamente pedagogico/socio-riabilitativo e consiste nella realizzazione di interventi educativi tesi ad instaurare relazioni significative tra operatori e minori prioritariamente indirizzate alla lettura di bisogni e necessità specifiche, all’ascolto delle peculiari esigenze espresse, alla capacità di fornire risposte congruenti alle problematiche evidenziate dai singoli accolti ed infine alla capacità di trasmettere valori, abilità e strumenti per elaborare i propri vissuti e sperimentare nella quotidianità nuove competenze finalizzate alla crescita personale e sociale. In considerazione della finalità di inserimento sociale, gli interventi inquadrati nella progettualità individuale sono agganciati alla storia ed al contesto di appartenenza del minore e calibrati a favorire l’emergere di abilità di relazione, identificando anche nel territorio di riferimento della Comunità risorse utili allo sviluppo sociale del minore in carico.
Il Piano Educativo Individualizzato costituisce un vero e proprio metodo d’approccio ai bisogni del singolo utente e non un adempimento tecnico
Entro 30 giorni dall’affidamento, gli educatori sono tenuti ad inoltrare il PEI all’Ufficio Comunale suddetto oltre che al tutore e all’assistente sociale. Il modello del Piano Educativo è inoltrato dai Servizi Sociali del Comune di competenza.
Gli operatori dei Servizi sociali dell’ente locale e della Struttura di accoglienza impostano un progetto educativo individualizzato (PEI), coinvolgendo il minore interessato e tenendo conto dei suoi bisogni, delle opportunità a disposizione e dei vincoli presenti. Il progetto educativo individualizzato potrà includere, tra gli altri aspetti: • istruzione; • formazione professionale; • avviamento al lavoro; • attività di socializzazione.
Le aree approfondite dal PEI riguardano appunto: l’autonomia personale (cura di sé, delle risorse materiali, organizzazione dei propri impegni); l’autonomia sociale (modalità di fruire degli ambienti comuni, di rapportarsi con gli altri in luoghi pubblici, di adeguarsi alle regole di un ambiente); l’area affettivo/relazionale (modalità di rapportarsi con i pari, gli educatori, le persone di riferimento); percorsi di alfabetizzazione, istruzione/formazione; gestione del tempo libero.
In riferimento a tali ambiti della vita quotidiana, gli educatori andranno a osservare il minore e descriverne gli sviluppi con verifiche cadenzate ogni 3 mesi degli obiettivi di sviluppo raggiungibili che verranno concordati con il minore. Inoltre, all’interno del Pei, gli educatori individuano le risorse disponibili e le strategie utili al perseguimento degli obiettivi condivisi.
Per quanto riguarda la gestione del tempo libero, la Comunità organizza dei momenti ludici ricreativi come alcune uscite presso parchi o oasi naturali, anche per favorire il contatto con il mondo naturale attraverso la pet-therapy.
L'oggetto Sociale
La Coop. Aedis opera, dalla sua costituzione, nell’ambito della gestione dei servizi educativi e socio-sanitari ed assistenziali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e delle leggi regionali applicative.
Aedis società cooperativa sociale è una Onlus nata il 9 novembre del 2016 con sede a Pasian di Prato (UD) in Via Campoformido 1 e avente codice fiscale e p. iva n. 02870950306; iscritta, inoltre, al Registro Regionale delle Cooperative con il n. C118624 alla categoria cooperative sociali; in persona del legale rappresentante Lucrezia Maria Lisco.
La cooperativa è retta dai principi della mutualità prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile ed è nata con il fine di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana ed all’integrazione sociale dei cittadini, con un’attenzione particolare alla selezione ed alla formazione degli operatori addetti alle mansioni educative, affinché professionalità ed umanità ne siano i tratti distintivi.