L’Invio dei MSNA da parte dei Comuni: come si procede
Segnalazione e Accoglienza
La porta d’accesso alla nostra comunità si apre grazie alle segnalazioni dei Servizi Sociali del territorio e alle disposizioni del Tribunale per i minorenni. La collaborazione con questi enti è fondamentale per garantire un percorso sicuro e appropriato per i ragazzi che giungono da noi. Attualmente, disponiamo di circa venti posti, divisi equamente tra le nostre due sedi, garantendo così un ambiente accogliente e familiare.
Definizione Legale
Secondo l’articolo 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, che disciplina le misure di protezione per i minori stranieri non accompagnati, si considera tale il minore privo di cittadinanza italiana o dell’Unione europea, presente nel territorio italiano senza assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti legalmente responsabili. Questa definizione è fondamentale per orientare il nostro impegno verso chi ha bisogno di protezione e supporto.
Principio di Non Respignimento
Nessun minore straniero non accompagnato può essere respinto alla frontiera, come sottolinea il comma 1 bis dell’art. 19 del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998, Testo Unico sull’Immigrazione. Questo principio, introdotto dalla Legge n. 47/2017, protegge i diritti fondamentali dei minori, confermando il nostro impegno a fornire un rifugio sicuro e senza discriminazioni.
Provenienza e Accettazione
I ragazzi che accedono alla nostra Comunità vengono inviati dai Servizi Sociali dei Comuni competenti, dove sono stati individuati e affidati dalla polizia. Questi giovani sono accolti con un Verbale di affidamento, attestando la loro condizione di abbandono fisico e morale, incapacità di provvedere a sé stessi e la mancanza di assistenza e rappresentanza legale. La nostra missione è accoglierli con calore, fornendo loro un ambiente sicuro e un percorso di crescita positivo.